REVOCA ORDINANZE n.74/2021 e n.78/2021. IL PRESIDENTE EMILIANO RIAPRE LE SCUOLE.
N. 82 del Registro
OGGETTO: Revoca Ordinanze n.74/2021 e n.78/2021.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 74 del 10/03/2021, come rettificata dalla successiva Ordinanza n.78/2021, recante l’adozione di misure più restrittive rispetto al regime delle misure anticontagio stabilite dal DPCM 2 marzo 2021 per le regioni – come la Puglia – in zona gialla;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in data 13 marzo 2021, che ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo;
VISTO il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
CONSIDERATO che in virtù della collocazione della Regione Puglia in zona rossa, sussistono ragioni per revocare l’Ordinanza n.74/2021 (come rettificata dall’Ordinanza 78/2021), applicandosi all’intero territorio regionale le misure anticontagio complessivamente più restrittive di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
Sentiti l’Assessore all’Istruzione e l’Assessore alla salute,
EMANA
la seguente ordinanza
Le disposizioni di cui all’Ordinanza n.74/2021, come rettificata dall’Ordinanza 78/2021, sono revocate con effetto immediato.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Bari, addì 15 marzo 2021
Michele Emiliano