Foggia: Sanitaservice, deve pagare l’ Iva non versata
Già ci era stata una sentenza di secondo grado della Commissione tributaria sulle annualità 2011-13. Russo amministratore unico, dichiarò: «Faremo ricorso alla Corte di Cassazione, una linea già concordata con l’Azienda sanitaria»
La Cassazione sezione tributaria chiude definitivamente la diatriba con la Sanitarservice condannando quest’ultima al pagamento dell’iva, bella cifra oltre le spese di 30mila euro.
Pertanto l’iva non pagata in tutti questi anni dalla Sanitaservice, il conto è alto per l’Asl di Foggia che dovrà adesso saldare all’Agenzia l’intero importo .La sentenza della commissione Tributaria di secondo grado ribalta il giudizio di primo grado che aveva solo parzialmente condannato l’azienda di derivazione Asl (la Sanitaservice è una società di servizi a responsabilità limitata), assolvendola infatti solo per l’annualità 2011. Tuttavia l’interpretazione di Sanitaservice (l’Iva sulle società strumentali non va pagata) non fu riconosciuta da altre commissioni in primo grado per che esaminarono le annualità 2012 e 2013.
Oggi invece:
Poichè infatti, la Sanitaservice, secondo elementi di fatto accertati dal giudice di appello, è disciplinata da disposizioni di diritto privato e non dispone, per l’esecuzione dei compiti pubblici affidatile, di alcuna delle prerogative dei poteri pubblici dell’ASL (“se la delega di funzioni attribuita dall’ente territoriale ad un soggetto di diritto pubblico ha valore esimente dal tributo solo nel caso in cui al delegato vengano attribuite prerogative e poteri propri del pubblico potere delegante a maggior ragione l’esimente non può essere riconosciuta ad un delegato che rivesta dichiaratamente carattere privatistico come nel caso in esame” pag. 7 della sentenza impugnata), non si può sostenere che tale società eserciti un’attività nell’ambito di un regime di diritto pubblico.
Il rigetto del terzo motivo, stante la corretta qualifica in capo alla contribuente di soggetto passivo Iva, comporta l’inammissibilità per carenza di interesse del secondo motivo.
In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 30.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.