Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami e alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria, linee Foggia-Potenza,Foggia -Manfredonia e…
Montenero, Foggia – Barletta (D.P.R. 753/1980 – artt. 52 e
55) – Eliminazione fattori di rischio.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021.
ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO
VISTA
la richiesta di RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Unità Territoriale di Foggia, di cui alla nota prot. UA 7/12/2021 RFI-DOI.DOT.BA.UTF\A0011\P\2021\0000722 del 09/01/11/2022, acquisita al Prot. gen. n. 1290 del 07.01.202022, ad oggetto: “eliminazione fattori di rischio caduta alberi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linee Foggia – Potenza, Foggia – Manfredonia e Montenero, Foggia – Barletta” e che riporta: “In relazione ai recenti eventi naturali che hanno interessato la linea con interruzione del trasporto ferroviario per caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, in considerazione dei gravi effetti subiti sul servizio ferroviario e danni sulla linea, dato l’approssimarsi della stagione inverale con fenomeni meteorologici anche significativi, si richiede si richiede l’adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura,creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.Quanto sopra nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 52 e 55, che prescrive che lungo i tracciati dellaferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che iterreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia”.
RITENUTE
sussistenti le motivazioni per l’adozione, ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000, di un provvedimento contingibile e urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e garantire, al contempo, che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto territoriale ricadente nella competenza comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;
RICHIAMATI
i poteri conferiti al Sindaco di cui all’art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI
gli art.:52 del D.P.R. 753/80;“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed
erigere muriccioli di cinta,steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.(…) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.”e 55 del D.P.R. 753/80 “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.”
VISTO
lo Statuto Comunale;
ORDINA
Per i motivi specificati in premessa, ai proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Foggia (linee Foggia – Potenza, Foggia – Manfredonia e Montenero, Foggia – Barletta), ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare, se presenti, i fattori di pericolo per la caduta di rami o alberi, nel rispetto di se quanto previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza online Albo Pretorio dell’Ente, al fine di scongiurare situazioni di pericolo e di garantire la regolare circolazione dei treni.
L’inottemperanza alla presente Ordinanza comporterà l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 – bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da euro 25,00 ad euro 500,00.
AVVERTE
che è esperibile avverso la presente ordinanza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro il termine di giorni 120 a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e/o comunque dalla piena conoscenza della presente ordinanza.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga resa nota:
Alla Prefettura di Foggia;
Alla Rete Ferroviaria Italiana – RFI – Unità Territoriale Foggia;
Al Comando dei Carabinieri;
Al Comando dei Carabinieri – Gruppo Nucleo Forestale Foggia;
Al Comando di Polizia Locale di Foggia
La presente Ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco,
detenuto dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, pubblicata all’Albo Pretorio, trasmessa al Servizio
proponente e resa nota mediante avviso sul Sito istituzionale del Comune di Foggia e mediante
diffusione attraverso la stampa locale.
Per la
COMMISSIONE STRAORDINARIA
l componenti dott.ssa Marilisa Magno – dott. Sebastiano Giangrande