Assegno maternità da 1740 euro: i requisiti per richiederlo
Le donne madri non lavoratrici possono richiedere l’assegno di maternità nel proprio comune di residenza. A ottenerlo le donne che hanno partorito un figlio o che lo hanno adottato o ancora per l’affidamento preadottivo di un minore con meno di 6 anni, o 18 in caso di adozioni o affidamenti internazionali.
Possono richiedere l’agevolazione le cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e, coi medesimi requisiti, anche alle cittadine non comunitarie residenti in Italia in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
Ci sono anche dei casi in cui l’assegno può essere erogato a madri lavoratrici ovvero quando queste ultime non hanno diritto all’indennità di maternità dell’Inps o alla retribuzione per il periodo di maternità; se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno.
L’assegno di maternità ha un importo complessivo pari a 1.740 euro se a richiederlo è una madre disoccupata. In caso contrario viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità dell’Inps.
Per presentare la domanda ci si deve rivolgere al proprio Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita/adozione/affidamento. Ad occuparsi del pagamento del beneficio è l’Inps, dopo che il Comune ha verificato l’idoneità della domanda.