Supplenze GaE e GPS 2021, fino a 150 preferenze: cosa succede se non si indicano alcune sedi
La mancata indicazione di alcune sedi nella domanda online, presentata ai fini dell’attribuzione delle supplenze, equivale alla rinuncia alla nomina, per cui l’aspirante non potrà più ottenere incarichi a tempo determinato da GaE e GPS per l’a.s. 2021/22
Presentazione domande
Sono a quando , gli aspiranti inseriti nelle GaE e nelle GPS di I e II fascia possono presentare, tramite Istanze Online, la domanda di partecipazione all’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto 2022. Gli aspiranti delle GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi, inoltre, possono partecipare con la medesima istanza alla procedura straordinaria di assunzione in ruolo prevista dall’articolo 59, comma 4, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021. Sarà poi il sistema ad articolare le due operazioni (assunzioni straordinarie e attribuzione supplenze) in due distinte fasi: prima incarichi a tempo determinato dalla I fascia delle GPS ed elenchi aggiuntivi finalizzati all’immissione in ruolo, successivamente incarichi di supplenza da GaE e GPS
Al riguardo, il Ministero ha fornito apposite indicazioni con la circolare n.25089/2021 con la quale è stato inoltre trasmesso il DM n. 242/2021, attuativo delle disposizioni introdotte con il summenzionato decreto legge 73/2021 (il cosiddetto decreto sostegni-bis).
Indicazioni preferenze
Nella domanda online, come anticipato dalla nostra redazione, è possibile esprimere sino a 150 preferenze, sia analitiche (scuole) che sintetiche(comuni e distretti), per tutte le classi di concorso/posti relativamente alle quali il docente, inserito in GaE ovvero in GPS, partecipa all’attribuzione degli incarichi.
E’ chiaro che più preferenze si esprimono, maggiori sono le possibilità di ottenere l’incarico di supplenza (e naturalmente anche quello finalizzato all’assunzione in ruolo). A ciò si deve aggiungere il fatto che la mancata indicazione di alcune sedi (scuole) è considerata come rinuncia e la rinuncia alla supplenza, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 – lettera a), dell’OM 60/2020, comporta una precisa sanzione per l’anno scolastico di riferimento, nel nostro caso per il 2021/22.
a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
Considerato che, per l’a.s. 2021/22, l’attribuzione delle supplenze avviene telematicamente e considerate le indicazioni della succitata circolare, il punto sopra riportato dovrebbe essere così inteso:• il mancato conferimento dell’incarico in quanto non sono state espresse alcune sedidisponibili o la mancata presentazione della domanda comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
Alla luce di quanto sopra riportato, dunque, gli aspiranti devono prestare molta attenzione nell’espressione delle preferenze e considerare le successive possibilità di avere un incarico di supplenza dalle GI (la sanzione in esame, infatti, riguarda solo le GaE e le GPS).
Dalle predette graduatorie di istituto, oltre a poter essere nominati per le supplenze temporanee con termine sino alla data ultima del permanere delle esigenze di servizio, lo si può essere anche per incarichi al 30/06 ovvero al 31/08, in caso di esaurimento delle GaE e delle GPS, fermo restando che la cattedra/posto in oggetto si trovi in una delle 20 istituzioni scolastiche espresse in fase di costituzione delle GPS.