Puglia: Alcune Gare d’appalto per rilevatori di velocità sono state assegnate ma emergono dubbi sulla conformità degli strumenti forniti
Alcuni Comuni della Puglia hanno concluso delle gare di appalto, affidando a due società il servizio di rilevamento e notifica ,la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura, installazione e manutenzione di rilevatori automatici di velocità e notifica. Le gare , finalizzate a potenziare il controllo delle infrazioni stradali, ha sollevato tuttavia alcune criticità legate alla conformità degli strumenti proposti dalle ditte vincitrici.
Durante la procedura di gara, le ditte vincitrici hanno dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere pienamente consapevole delle prescrizioni e delle clausole del bando, accettandole incondizionatamente. Inoltre, hanno confermato di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Nel Capitolato speciale di appalto e nel disciplinare di gara, i Comuni avevano specificato chiaramente che gli strumenti da fornire dovessero essere omologati per rilevare le violazioni in materia di velocità media. Veniva inoltre richiesta la copia del decreto di omologazione dello strumento come requisito essenziale per la partecipazione.
Nonostante queste specifiche, le società hanno scelto di fornire gli strumenti KRIA T-exspeed V.2.0, che è regolarmente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con decreto prot. n° 4910 del 16.10.2014, ma non omologato, come richiesto dal bando. Questa scelta ha portato a una possibile non conformità rispetto ai requisiti di partecipazione, sollevando il rischio che la dichiarazione presentata dall’azienda possa essere considerata mendace. Se confermato, questo fatto potrebbe aver indotto la stazione appaltante, ovvero i Comuni , a ritenere erroneamente che i requisiti del bando fossero rispettati, quando in realtà non lo erano.
La questione cruciale che emerge da questo caso riguarda la distinzione tra strumenti omologati e strumenti approvati. Le società vincitrici hanno basato la loro scelta sul parere del MIT del 2020, che suggerisce una sostanziale equivalenza tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione per i dispositivi di controllo del traffico stradale, riconoscendo agli strumenti approvati la stessa validità ai fini sanzionatori di quelli omologati. Tuttavia, la recente sentenza della Corte di Cassazione ha complicato il quadro, richiamando l’attenzione sulla necessità di chiarire definitivamente questa distinzione a livello ministeriale.
Questa vicenda ha aperto una discussione più ampia su come le amministrazioni comunali gestiscono i bandi di gara. È emerso che, spesso, pur richiedendo requisiti stringenti, si finisce per accettare strumenti che non li rispettano appieno, senza effettuare una verifica adeguata. Questo modus operandi potrebbe esporre le amministrazioni a rischi legali e contabili, soprattutto alla luce delle recenti sentenze che stanno mettendo in discussione la validità delle sanzioni elevate con strumenti non omologati.
In attesa di una risoluzione definitiva da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la questione rimane aperta, con potenziali ripercussioni non solo per le aziende del settore, ma anche per le amministrazioni pubbliche coinvolte in queste gare d’appalto. La chiarezza sulla validità degli strumenti utilizzati per il controllo delle infrazioni stradali è fondamentale per garantire la legittimità delle sanzioni e la trasparenza delle procedure amministrative.