FoggiaElezioni: Cosa è il codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia
Il codice di autoregolamentazione ,predisposto dall’ex presidente, il grillino Nicola Morra e approvato dalla commissione ,composta dai senatori: Morra, Presidente, Bellanova, Caliendo, Campagna, Corrado, Endrizzi, Faggi, Garavini, Giarrusso, Grasso, Iannone, Lannutti, Lonardo, Mangialavori, Mirabelli, Montani, Marco Pellegrini, Pepe, Saccone, Solinas, Vicepresidente, Stancanelli, Steger, Sudano, Urraro e Vitali; e dai deputati: Davide Aiello, Piera Aiello, Ascari, Baldino, Bartolozzi, Cantalamessa, Caso, Dara, Ferro, Segretario, Lattanzio, Lupi, Miceli, Migliorino, Nesci, Orlando, Palazzotto, Paolini, Pellicani, Pentangelo, Pretto, Salafia, Santelli, Vicepresidente, Tonelli, Segretario, Verini e Zanettin.
Il codice è l’attivita` di controllo, secondo la legge istitutiva della Commissione L’articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva dalla Commissione parlamentare. Non è altro che una verifica della Commissione Antimafia, il codice di etico di autoregolamentazione delle candidature che definisce, per i partiti che le liste e i candidati. Sono i criteri di candidabilità in relazione allo situazione giuridica dei soggetti considerati. basatosu un codice di autoregolamentazione che colpisce le persone rinviate a giudizio o condannate per reati gravi. In sostanza si studia e verifica che il fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con formula chiara, affida alla Commissione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso.
I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano:
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata ne´ annullata; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell’esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati, consumati o tentati.