FOGGIA:L’AVV.DE MICHELE RISPONDE ALL’AVV.VAIRA PER IL CASO STELLA MARIS “HA OMESSO”

La brutta vicenda mediatica degli ospiti e dei lavoratori di Stella Maris
Come Youfoggia.com abbiamo raccolto le dichiarazioni dell’avv. Vincenzo De Michele, difensore, unitamente all’avv. Gabriella Guida, di quattro lavoratori che svolgevano servizio come OSS presso la Cooperativa Stella Maris a Manfredonia e che sono stati licenziati dal datore di lavoro perché non avrebbero denunciato ai superiori gerarchici i maltrattamenti, le percosse, le vessazioni subite da alcuni ospiti della struttura, ma si sarebbero limitati a rendere testimonianza dell’accaduto all’autorità giudiziaria come persone informate, che hanno portato all’arresto di quattro loro colleghi che avrebbero commesso i fatti illeciti.
Avvocato De Michele, cosa risponde al comunicato stampa della Stella Maris trasmesso dall’avv. Michele Vaira?
Innanzitutto un giudice del Tribunale di Foggia ha deciso solo uno dei quattro ricorsi di impugnativa di licenziamento pendenti, e quindi andranno definiti gli altri ricorsi da altri tre diversi giudici del lavoro, che potranno decidere diversamente soprattutto se faranno tesoro di quelle stesse risultanze probatorie emerse nella sentenza del 13 dicembre 2022 dal giudice che ha deciso sul primo licenziamento, senza ammettere i mezzi istruttori richiesti dal lavoratore perché ritenuti irrilevanti.
Quali sono le risultanze probatorie a favore del lavoratore?
Emergono dalla stessa testimonianza del lavoratore all’autorità giudiziaria penale come riportata nell’ordinanza cautelare del Gip, che il giudice del lavoro trascrive integralmente nella sentenza che stiamo per impugnare davanti alla Corte di appello di Bari – Sezione lavoro: «Ogni volta che ho cercato di parlare con i responsabili della struttura o con alcuni infermieri, non venivo creduto anzi incolpato io medesimo di quanto accadeva; per questo motivo in quella circostanza non ho riferito nulla.».
E infatti, il giudice ritiene irrilevanti i mezzi di prova testimoniale richiesti dal lavoratore come la trascrizione dei messaggi whatsapp che tendevano a provare che il ricorrente aveva denunciato ai suoi superiori le percosse e i maltrattamenti commessi ai danni di alcuni ospiti, perché ha affermato nella sentenza: «Anche dando per vero- per pura ipotesi- quanto dedotto nel capitolo di prova, non può non ritenersi che proprio l’avere constatato che la direttrice, ogni volta, minimizzava quanto le veniva riferito, e che tale disinteresse- o peggio- era sistematico, imponesse al ricorrente di percorrere altre vie, anche a costo di inimicarsi i colleghi di lavoro.».
Questo è quello che il giudice “contesta” al lavoratore, cioè che pur avendo, “per ipotesi”, dato la prova di aver sempre informato il datore di lavoro, avrebbe dovuto percorrere altre vie, anche a costo di inimicarsi i colleghi di lavoro.
E’ questo quello che il comunicato stampa del collega Vaira omette, come ha omesso di allegare la sentenza integralmente riportandone soltanto degli stralci.
Ma questo è il contrario di quello che è stato contestato ai lavoratori.
Infatti, paradossalmente il giudice del lavoro ha dato ragione al lavoratore perché ha confermato, sulla base delle risultanze istruttorie (compresa la testimonianza del ricorrente in sede di indagini preliminari nel procedimento penale a carico dei suoi ex colleghi), che ha avvisato l’azienda, così come hanno fatto tutti gli altri colleghi ingiustamente licenziati, ma la direttrice, che è il vertice operativo dell’azienda, e gli altri superiori gerarchici, a cui gli OOS si erano rivolti per segnalare i gravi episodi, non hanno adottato alcun provvedimento. In conclusione il giudice ha emesso una sentenza la cui motivazione è in contrasto logico con le stesse ragioni rappresentate dalla cooperativa nella lettera di licenziamento.
E adesso che succede per il lavoratore?
Il nostro assistito, con tre figli minori a carico, ci ha dato mandato per proporre appello avverso la sentenza di primo grado, che costituisce un precedente giurisprudenziale che va nella direzione opposta rispetto a quanto l’azienda cerca di accreditare nel comunicato stampa e che sarà utile, ancora di più, al pubblico ministero per approfondire le reali responsabilità organizzative su quanto è accaduto, responsabilità che, sul piano civile, non possono ricadere su chi ha denunciato i fatti sia all’azienda che all’autorità giudiziaria in sede penale prima e in sede civile.
Secondo noi il lavoratore ha fatto il suo dovere civico di cittadino e lavoratore e, come risulta dagli atti di indagine, ha anche fermato la mano di chi voleva colpire l’ospite.
Vedremo che cosa dirà la Corte di appello di Bari, davanti a cui insisteremo per l’ammissione dei mezzi istruttori testimoniali, anche se il giudice di primo grado li ha ritenuti irrilevanti.
Siamo fiduciosi che l’esito giudiziario possa essere opposto rispetto a quello di primo grado, con la riforma della sentenza e la reintegrazione del ricorrente.

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