La cassazione conferma che Riccardi e Zingariello sono incandidabili
Definitivamente chiusa,la Cassazione chiude in maniera chiara senza dubbi sulla influenza che la mafia ha avuto su comune Manfredonia(FG) all’epoca di Riccardi.La sentenza relativa all’incandidabilità dell’ex sindaco Angelo Riccardi e dell’ex vicesindaco Salvatore Zingariello non lascia dubbi.Ricordiamo ai lettori di Youfoggia.com che i due ex amministratoti erano entrambi al vertice dell’amministrazione comunale sciolta per infiltrazioni mafiosa della criminalità organizzata garganica ,nell’ottobre del 2019. Il primo cittadino Angelo Riccardi ,viene accusato di “cattiva gestione della cosa pubblica”. L’ex sindaco non avrebbe assunto, attraverso la sua gestione amministrativa , citiamo integralmente “iniziative di contrasto alla criminalità organizzata” continua “omesso di assumere, sia pure solo per colpa, le determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate da precedenti consiliature”. Motivazioni abbastanza chiare ma nel contempo spiegate in maniera soft.
Mentre sul vice sindaco i giudici sono stati molto duri più chiari.Leggendo le carte la Cassazione con Zingariello, sono stati molto più espliciti.La documentazione, le carte scritte dagli inquirenti dagli investigatori sono state in base a ciò che hanno evidenziato.Sono stati evidenziati in base ai rapporti che aveva con il basista della strage di San Marco condannato in primo grado all’ergastolo per il quadruplice omicidio del 9 agosto 2017. I giudici evidenziano “le assidue frequentazioni, provate da intercettazioni e prove fotografiche sopratutto in occasione di festeggiamenti per il suo successo elettorale del 2015, In un soggiorno a Metaponto per una settimana presso la stessa struttura con Giovanni Caterino, noto esponente di peso ma sopratutto di spicco di un’organizzazione criminale, la famiglia Li Bergolis.
Gli inquirenti, provarono con le intercettazioni telefoniche effettuate nell’ambito della strage di San Marco in Lamis dove rilevarono dei rapporti fra i Li Bergolis e il Zingariello e l’esponente criminale in questione”. Ma sopratutto il rapporto consolidato definito dalla suprema corte “lo stretto legame fra suo fratello e il Caterino”.
Inoltre nella sentenza della Cassazione si evidenziano – alcune l’intercettazione ambientale svolte il 7 agosto 2018 tra Giovanni Caterino e una persona vicina al sindaco, dove manifesta l’intenzione di riferirne a Salvatore Zingariello, che nell’occasione almeno fungeva da elemento di tramite e collegamento fra l’associazione criminale e l’amministrazione comunale”.
E ancora: “Non è infine privo di valore il rilievo della Corte barese che addebita al vicesindaco Zingariello la trasgressione dei doveri di vigilanza a fronte della conclamata cattiva gestione dell’amministrazione comunale, permeata da ingerenze criminose e oggettivamente asservita agli interessi malavitosi,che avrebbero dovuto condurlo almeno a segnalare le gravi situazioni in atto”.
Nel ricorso Zingariello non ha risparmiato la tecnostruttura, l’unica a non essere sfiorata da provvedimenti dopo lo scioglimento per mafia di un Comune: “Secondo il ricorrente incidentale (l’ex vicesindaco) i dirigenti comunali erano direttamente responsabili in via esclusiva della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione, mentre i poteri di indirizzo e controllo competevano al sindaco (e non al vicesindaco) e nessuno degli atti censurati rientrava nel settore dei lavori pubblici per il quale lo Zingariello era assessore. L’art.107, comma 2, TUEL, nel disegnare le competenze dei dirigenti degli enti locali fa espressamente salve le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente”.
Pertanto la Cassazione conclude scrivendo entrambi gli amministratoti, vice sindaco e sindaco, politici, non avrebbero contrastato in maniera efficace, ed è indubitabile che tale compito incomba sull’organo politico – ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, avrebbero tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si è poi riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica”. Chiudendo, l’Incandidabilità è giusta confermata, dunque, anche dal terzo grado di giudizio. L’ex sindaco Angelo Riccardi dopo aver letto le motivazioni ha dichiarato . che farà ricorso alla Corte europea.