Sanita:”Gli operatori sanitari non vaccinati in Puglia ne sono 103.Pertanto è inutile fare polemiche «La legge regionale rimane»

Inutile polemizzare su leggi regionali che la stessa Corte  costituzionale ne ha dichiarato la legittimità costituzionale con sentenza n. 137 del 6 giugno 2019 affermando che la normativa regionale è indirizzata Rocco palese specifica-“specificamente agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell’ambito delle strutture facenti capo al Servizio sanitario nazionale, allo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettività”.

Comunica l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, che chiarisce:

In Puglia sono solo 10 i medici del sistema sanitario regionale a non aver ricevuto la vaccinazione anti Covid. E 103 sono i non vaccinati tra operatori sanitari e infermieri,la situazione di questo personale sanitario è regolata dalla legge regionale, che consente solo agli operatori che si sono vaccinati, secondo le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, di poter accedere a determinati reparti ospedalieri. Questo a tutela dei pazienti e degli stessi operatori. La legge regionale è e rimane in vigore”.

Inoltre specifica:

-“Si tratta della legge del 19 giugno 2018, n. 27, che ha previsto che al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività”

Reparti da applicare la norma:

“i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale”.

In attuazione della legge regionale n. 27/2018, la Regione Puglia,del 15 giugno 2020, n. 10, nel quale sono esattamente definite le modalità operative e le tipologie di vaccini previste quale obbligo a carico degli operatori sanitari.

Successivamente, è stato introdotto l’obbligo anche per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19, con l’art. 1 della legge regionale del 10 marzo 2021, n. 2, al fine di “prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività” e “purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”

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