Il Tribunale di Foggia non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati
Si tratta di un ragionamento viziato.
Oggi l’imprenditore Tonti tira un sospiro di sollievo per il dissequestro del cantiere .Youfoggia.com ricorda ai nostri lettori che l’inchiesta sulle tangenti al Comune di Foggia fece un salto di qualita’ .Questo salto fece spostare l’attenzione della Procura della Repubblica sul cantiere che da anni si vociferava, dove tanti imprenditori fecero riunioni per acquisire il pacchetto di controllo delle società per la realizzazione di 500 appartamenti in Via Luigi Pinto che si affaccia anche su Via Napoli, adiacente l’Ospedale Riuniti di Foggia. Tale progetto rientra nell’accordo di programma che Regione Puglia autorizzo all’impresa edile Tonti .
Proprio su disposizione della magistratura, la DIGOS, della Questura di Foggia mise i sigilli all’intera zona, una maxi-lottizzazione estesa su 92mila metri quadrati che prevede la realizzazione di una sede universitaria con parchi e strade.
Anche questo progetto fu sotto il mirino della magistratura foggiana nelle cui maglie l’imprenditore edile Raffaele Tonti era gia’ finito in occasione dell’arresto dell’ex sindaco Landella per una tangente pagata dall’impresa al fine di ottenere l’approvazione di un variante edilizia . Tangenti che coinvolsero anche Michele D’Alba, nello scandalo del presunto giro di mazzette al Comune di Foggia relative all'”Accordo di Programma Tonti” per la lottizzazione di viale Pinto.
La sentenza della Cassazione rileva una serie di mancanze che nella fase di valutazione per il sequestro, il Tribunale non ha effettuato.
L’accordo corruttivo avrebbe avuto ad oggetto una delibera del Consiglio comunale di Foggia con cui era approvata una richiesta di proroga della durata di una convenzione urbanistica avente ad oggetto la realizzazione di un complesso funzionale di fabbricati per servizi e residenze su un area di 92.000 mq.
Il sequestro probatorio sarebbe finalizzato a provare “lo stato di avanzamento dei lavori, al fine di verificare l’eventuale illiceità della proroga” (così testualmente il Tribunale a pag. 9 della ordinanza impugnata) e, quindi, la contrarietà ai doveri d’ufficio dell’atto oggetto del patto corruttivo;
La funzione probatoria non potrebbe essere soddisfatta diversamente in quanto, a prescindere dalla consulenza tecnica già disposta, da una parte, “l’effettuazione di rilievi fotografici “non appare sufficiente ad accertare l’effettiva realizzazione dell’accordo di programma da parte del privato, avendo i Pubblici Ministeri procedenti rappresentato l’esigenza di esperire ulteriori misurazioni e verifiche sui luoghi” e, dall’altra, perché gli esiti di una ispezione sull’area- già compiuta- “non sono apparsi ai Pubblici Ministeri procedenti satisfattivi”;
perché la consulenza tecnica disposta, i rilievi, l’ispezione già eseguita non sarebbero sufficienti pertanto “Si annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia”competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.