Decreto Bollette 2022 convertito in Legge: testo e novità in 14 punti
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Cosa prevede il testo del Decreto Bollette 2022 convertito in Legge tra nuovi aiuti contro il caro energia e le novità per i bonus edilizi▪ Il Decreto Bollette convertito in Legge approda il 28 aprile 2022 in Gazzetta Ufficiale.▪ Le novità sono tante. Dal testo risulta raggiunto l’accordo sulla quarta cessione del credito dei bonus edilizi, sull’estensione del Superbonus 110% e sulle misure di contrasto al caro energia.▪ In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa prevede il Decreto Bollette 2022 convertito in Legge e illustriamo tutte le novità introdotte.▪ INDICE:
DECRETO BOLLETTE CONVERTITO IN LEGGE,LE NOVITÀ :
- ESTENSIONE DEL SUPERBONUS 110%
2. OK ALLA QUARTA CESSIONE DEL CREDITO
3. OK IRES E PARTITE IVA,PROTOGA CESSIONI AL 15 OTTOBRE
4. RENDICONTAZIONE ARERÀ SU SPESE ENERGETICHE
5. ENERGIA,AGGIORNAMENTI DELLE TARIFFE
6. SEMPLIFICAZIONE SU IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E TERMICI
7. TAGLI AU CONSUMI PUBBLICI DI ENERGIA
8. TERMOSIFONI PIÙ BASSI NEGLI EDIFICI PUBBLICI
9. ENERGIA CONDIVISA NUOVI INCENTIVI
10. AL VIA LA STRATEGIA CONTRO LA POVERTÀ ENERGETICA
11. METANIZZAZIONE DEL SUD
12. NOVITÀ PER IL TIROCINIO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI
13. BANDI PNRR OBBLIGO DJ COMUNICAZIONE
14. OK ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO-TESTO DEL DECRETO BOLLETTE CONVERTITO IN LEGGE
DECRETO BOLLETTE CONVERTITO IN LEGGE, LE NOVITÀ
Il testo definitivo del Decreto Bollette 2022 convertito in Legge, anche chiamato “Decreto taglia prezzi”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022. Il provvedimento mette in campo misure per un valore di 8 miliardi di euro, di cui circa 5,5 miliardi sono impiegati per contrastare il caro bollette con la cancellazione degli oneri di sistema e il taglio dell’IVA (il cosiddetto Bonus bollette che vi illustriamo in questo articolo). Nel complesso le misure inserite in prima stesura – che vi illustriamo nell’approfondimento dedicato – sono state confermate, ma in sede di conversione sono stati introdotti degli emendamenti migliorativi.
Tra le novità più importanti vi sono le misure sul limite a termosifoni e condizionatori, l’estensione e la proroga del Superbonus 110% e la reintroduzione della quarta cessione del credito per i bonus edilizi. Vediamo allora, per punti, quali sono le novità previste nel testo convertito in Legge del decreto Bollette.
1) ESTENSIONE DEL SUPERBONUS 110%
L’articolo 15, comma 1-bis amplia il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del Superbonus 110 %. In sostanza, il comma 1-bis introduce un nuovo comma 1.1 all’articolo 119 del Decreto Rilancio ricomprendendo, tra le pese sostenute a cui si applica la detrazione, anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici già inclusi nel bonus.
2) OK ALLA QUARTA CESSIONE DEL CREDITO
Raggiunta la quadra anche sulla quarta cessione del credito di imposta relativo al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Il nuovo articolo 29-bis, inserito nel testo del Decreto Bollette convertito in Legge, porta a quattro il numero di cessioni effettuabili (dalle tre previste in precedenza). Più precisamente, viene introdotta la possibilità di un’ultima cessione ad opera delle banche in favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Per maggiori informazioni sulle agevolazioni per casa vi consigliamo di leggere gli approfondimenti sul Superobonus 2022,il bonus ristrutturazione 2022 e il bonus mobili,
3) IRES E PARTITE IVA, PROROGA CESSIONI AL 15 OTTOBRE
L’articolo-29 ter proroga i termini per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie. La novità permette per l’anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione anche successivamente al termine del 29 aprile 2022, ossia entro il 15 ottobre 2022. Ma attenzione, questa proroga vale solo per le partite IVA e i soggetti IRES. Per le persone fisiche resta il termine del 29 aprile stabilito dal Decreto Sostegno Tre convertito in Legge.
4) RENDICONTAZIONE ARERA SU SPESE ENERGETICHE
L’articolo 2-bis, introdotto in sede referente alla Camera, obbliga poi l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) alla rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La disposizione fa particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas.
La prima rendicontazione dovrà essere trasmessa dall’ARERA entro il 16 maggio 2022 e la seconda, a decorrere dal 1° giugno 2022. Infine, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve trasmettere al MEF, al MITE e alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sull’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale.
5) ENERGIA, AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE
Nuovi oneri in capo ad ARERA anche sul fronte trasparenza dei prezzi. Il Decreto Bollette convertito in Legge introduce infatti all’articolo 18 bis l’obbligo per ARERA di comunicare il reale costo di approvvigionamento dell’energia. L’Autorità dovrà dunque aggiornare le tariffe di energia e gas, non solo tenendo conto dell’andamento del mercato, ma anche del costo reale. Un altro obiettivo è, tra l’altro, quello di garantire qualità ed efficienza del servizio, oltre all’adeguata diffusione sul territorio nazionale.
6) SEMPLIFICAZIONI SU IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E TERMICI
L’articolo 9, comma 1, interamente sostituito nel corso dell’esame della Camera, esonera dai permessi specifici per installare, con qualunque modalità, impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. Ciò vale anche per strutture, manufatti e edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica. L’esonero si estende alle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici. Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. Previste semplificazioni anche per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee, ma non e per gli impianti di accumulo elettrochimico.
Per avere informazioni sugli incentivi per il fotovoltaico vi consigliamo di leggere l’approfondimento sul Bonus fotovoltaico 2022.
7) TAGLI AI CONSUMI PUBBLICI DI ENERGIA
Nel Decreto Bollette convertito previste anche misure per il contenimento della spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli Enti locali. L’obiettivo è perseguire una strategia di incremento dell’efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull’ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica. A decidere i nuovi parametri sarà un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare il prossimo agosto.
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8) TERMOSIFONI PIU’ BASSI NEGLI EDIFICI PUBBLICI
Dal 1° maggio 2022 e fino al 31 marzo 2023, la media ponderata della temperatura dell’aria, misurata nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici non dovrà superare i 19 gradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza. Lo prevede il nuovo art. 19-quater inserito in fase di conversione. La temperatura inoltre, non dovrà essere minore di 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza. La misura è necessaria per garantire il risparmio energetico ed è conseguenza della crisi internazionale dovuta allo stop di scambi commerciali energetici con la Russia.
9) ENERGIA CONDIVISA, NUOVI INCENTIVI
L’articolo 10-ter del Decreto Bollette convertito in Legge incentiva le comunità energetiche o l’autoconsumo collettivo. Si ricorda che per comunità energetiche si intendono quelle associazioni di consumatori che, qualora possiedano degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili come il fotovoltaico, possono auto-consumare l’energia che questi impianti producono (condividendo fra di loro l’energia prodotta da questi impianti). Il nuovo comma offre un’ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera. Ciò, pur escludendo l’allacciamento di utenze diverse da quella dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. Inoltre, si consente all’autoconsumatoredi ottenere agevolazioni e incentivi se usa l’energia rinnovabile e la condivide.
10) AL VIA LA STRATEGIA CONTRO LA POVERTÀ ENERGETICA
Il nuovo articolo 3-bis del Decreto Bollette convertito in Legge affida a un Decreto del Ministro della transizione ecologica, l’adozione della Strategia nazionale contro la povertà energetica sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio nazionale della povertà energetica. In pratica, questa Strategia stabilisce obiettivi indicativi periodici, per l’elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l’integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell’ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.
11) METANIZZAZIONE DEL SUD
Il Decreto, al nuovo comma 3-ter dell’articolo 21, prevede lo stanziamento di incentivi e risorse per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano nelle Regioni del Mezzogiorno. L’obiettivo è il riallineamento dei cronoprogrammi di realizzazione che porti ad una realizzazione nel tempo massimo di 42 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo, salva una sola proroga.
12) NOVITÀ PER IL TIROCINIO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI
L’articolo 33, modificato dalla Camera, contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti relativi alle assunzioni presso l’ufficio del processo, effettuate nell’ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR. In particolare:• dispone che per i soggetti che vengono assunti presso l’ufficio del processo durante lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, il periodo lavorativo svolto dopo l’assunzione si cumula con il periodo di tirocinio effettivamente svolto ai fini del raggiungimento dei 18 mesi di durata del tirocinio stesso in modo da consentire che il titolo sia riconosciuto valido per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario; • introduce l’incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell’attività di addetto all’ufficio del processo; • prevede che i praticanti avvocati possano ricongiungere il periodo di pratica forense al periodo lavorativo svolto come addetto all’ufficio per il processo ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica; • introduce la semplificazione della procedura di assunzione degli addetti all’ufficio del processo, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso. Disposizioni particolari sono previste per il distretto di Trento.
13) BANDI PNRR, OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
L’articolo 35-bis, inserito nel testo del Decreto Bollette 2022 convertito in Legge, prevede l’obbligo per le amministrazioni statali di pubblicare, sul proprio sito istituzionale, una comunicazione con le informazioni su bandi e avvisi relativi al PNRR destinati agli enti territoriali e le relative infrastrutture e opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano. Comunicazione che deve essere pubblicata entro 30 giorni dall’emanazione del bando.
14) OK ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO
L’articolo 19-bis, introdotto dall’esame della Camera, prevede l’istituzione nella giornata del 16 febbraio della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L’obiettivo è promuovere iniziative pubbliche per la diffusione di pratiche consapevoli nell’uso delle risorse esistenti. Tale evento sarà coordinato dal Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ed in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
TESTO DEL DECRETO BOLLETTE CONVERTITO IN LEGGE
Per maggiori delucidazioni mettiamo a vostra completa disposizione il testo coordinato (Pdf 267 Kb) del Decreto Bollette 2022 convertito in Legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022.
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