Controllo Green Pass nella PA: le linee guida del Dpcm Draghi
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Pubblichiamo come testata d’informazione Youfoggia tutte le linee guida del Governo per le attività di controllo Green Pass nelle pubbliche amministrazioni
Con il Decreto Green Pass Lavoro, l’obbligo di certificazione verde è stato esteso a tutti i lavoratori pubblici e privati a decorrere dal 15 ottobre 2021.
I Ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e della Salute, Roberto Speranza hanno messo a punto le linee guida operative per fornire alle amministrazioni pubbliche italiane le indicazioni per un omogeneo svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso del Green Pass.
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm per la loro adozione. Vediamo quali sono le regole fissate dal Dpcm sul controllo Green Pass nelle PA.
COSA PREVEDE IL DPCM CONTROLLO GREEN PASS NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Come stabilito dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n.1217 per il primo accesso al luogo di lavoro, i dipendenti pubblici sono obbligati a possedere ed esibire il Green Pass. In questo approfondimento vengono chiarite tutte le procedure rese note dal Governo per ottenere il Green Pass. Stando a quanto ribadisce anche il DPCM 12 ottobre 2021, a certificazione può essere acquisita:• perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni;• in quanto si è risultati negativi al tampone molecolare o anti-genico;• perché si è guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.
Non sono consentite deroghe. Pertanto non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da
adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del Green Pass o dell’impossibilità di
esibire la certificazione.
Nel caso in cui, in base alle comunicazioni fornite dai lavoratori, dovesse emergere un’interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro, per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d’urgenza, convenzioni tra enti senza particolari formalità. Agli stessi fini potrà essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, come mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l’eventuale impossibilità di poter impiegare personale perché sprovvisto di Green Pass.
CHI È SOTTOPOSTO AL CONTROLLO GREEN PASS NELLE PA
Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico,
tranne gli utenti, dovrà essere munito di Green Pass. Sono inclusi nell’obbligo di certificazione
verde da Covid-19, dunque anche:• i visitatori;• i partecipanti a riunioni, eventi o congressi;• le autorità politiche o i componenti delle Giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali;• qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un’attività propria o per conto del suo datore di lavoro (addetti alla manutenzione, baristi all’interno degli spacci, fornitori, corrieri, i docenti e i frequentatori di corsi di formazione ecc.).
I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
CHI È ESCLUSO DAL CONTROLLO GREEN PASS
Dall’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute. Nei loro confronti, il controllo sarà effettuata attraverso lettura del QR Code in corso di predisposizione.
Nelle more del rilascio del relativo applicativo, non potranno essere soggetti ad alcuna verifica. Tali dipendenti dovranno prevedere però, una trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza.
Resta fermo che il Medico competente – se autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
CONTROLLO GREEN PASS PER CHI SVOLGE FORMAZIONE O È IN SOMMINISTRAZIONE
Nel caso in cui in sede di verifica all’accesso venga accertata la mancanza del Green Pass da parte di soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni (di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 21 settembre n.1271 è previsto l’allontanamento immediato. Inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro per gli adempimenti di competenza.
Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del Green Pass riguardi personale in somministrazione. Anche in questa circostanza, l’assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del Green Pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all’Agenzia di somministrazione.p
GLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI DELLE PA
Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Come previsto dall’articolo 3 del DEcreto legge 8 ottobre 2021 n.139 ,in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative (ad esempio attività che necessitano di pianificazione e programmazione, anche di turni), i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni sul Green Pass con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative e a garantire un’efficace programmazione del lavoro.
Questa ipotesi non fa comunque venire meno l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso o quelli a campione, dal momento che il possesso del Green Pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Il lavoratore che dichiari il possesso della certificazione verde, ma non sia in grado di esibirla, deve perciò essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.
Il possesso del Green Pass non fa poi venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, il lavoratore dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste, a partire dagli obblighi informativi. Il personale dipendente, anche se munito di Green Pass, deve in ogni caso rispettare tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.
CHI PUÒ FARE IL CONTROLLO GREEN PASS NELLE PA
Il Decreto Legge 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la funzione con atto scritto a personale specifico, preferibilmente con qualifica dirigenziale.
LE MODALITÀ DI CONTROLLO
Ciascuna amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli. Le modalità di accertamento non devono determinare ritardi o code all’ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy. L’accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all’accesso della struttura in due modalità:• a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione);• a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
I SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO
Il Dpcm del 12 ottobre 2021 stabilisce anche le specifiche funzionalità per la verifica automatizzata del Green Pass che verranno gradualmente rese disponibili e su cui vi terremo aggiornati. Le funzionalità sono:• per tutte le amministrazioni un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK) rilasciato dal Ministero della Salute con licenza “open source”, che permette di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell’amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalità di verifica della certificazione verde attraverso la lettura del QR code; • per tutte le amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPa, realizzata dal Ministero dell’Economia per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, una interazione in modalità asincrona tra Noi noi piae per la certificazione verde, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPa; • per tutte le amministrazioni con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle che non usano la piattaforma NoiPa, un nuovo servizio pubblicato sul portale istituzionale dell’INPS che, come intermediario, interroga la piattaforma DGC e consente la verifica asincrona del Green Pass con riferimento all’elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all’INPS al momento della richiesta; • per tutte le amministrazioni con almeno 1.000 dipendenti, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa con la piattaforma DGC, previa autorizzazione e accreditamento.
Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare anche come soluzione alternativa nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l’applicazione “Verifica c 19 Tale applicazione è già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle app sugli smartphone.
NOVITÀ SUGLI ORARI DI INGRESSO E DIUSCITA
Dal 15 ottobre 2021 il personale della Pubblica Amministrazione tornerà a lavorare in presenza come da Dpcm del 23 settembre 2021 sullo Art Working nelle PA al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del Green Pass, ogni amministrazione dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale. Saranno dunque previste fasce orarie più flessibili.
COSA ACCADE SE UN DIPENDENTE NON HA IL GREEN PASS
I dipendenti, consulenti e tutti coloro che lavorano in una PA sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In alcuni casi sono anche previste delle sanzioni.
SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Possono verificarsi diversi casi che generano le sanzioni previste dal Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 erogate dal Prefetto di competenza. Nello specifico:• in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici, se un dipendente non ha il Green Pass dovrà allontanarsi dal luogo di lavoro. Chi controlla comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso. In caso di controlli esclusivamente automatici, per l’eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di Green Pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale provvedono a comunicare all’interessato, anche con semplice mail, l’assenza ingiustificata rilevata; • nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l’accertamento, attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro. Contestualmente sarà comunicata ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del Dcreto Legge 22 aprile 2021 n.52 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio). Il dipendente potrà ricevere una sanzione che va dai 600 e fino ai 1.500 euro. Previste anche le responsabilità penali per casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. La stessa sanzione si applica anche in caso di rifiuto di esibizione della certificazione. L’assenza della certificazione verde non comporta il licenziamento.
PERCORSO CASA LAVORO: IL RUOLO DELLE PA
Il Dpcm 12 ottobre 2021 inoltre, stabilisce che i mobility manager aziendali delle amministrazioni pubbliche, nominati ai sensi del Decreto interministeriale 12 maggio 2021 dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa-lavoro di propria competenza, tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro.
I Comuni, tramite i propri mobility manager di area, dovranno svolgere un’azione di raccordo costante con i mobility manager aziendali anche per la verifica complessiva e coordinata dei piani degli spostamenti casa-lavoro. Dovranno anche promuovere azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio. Le Regioni e gli Enti locali dovranno dunque emanare apposite disposizioni per adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle amministrazioni pubbliche.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Dpcm 12 ottobre 2021 (Pdf 336 Kb)
Deceeto Legge 22 aprile 2021 (Pdf 157 Kb)
Decreto Legge 27 settembre 27 2021 n.127 (Pdf115 Kb) Dock 23 Settembre 2021 (Pdf 393 Kb)
APPROFONDIMENTI, ALTRE MISURE E AGGIORNAMENTI
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