CAGNANO VARANO (FG)SI FRONTEGGIA E MINACCIANO IN PUBBLICO:
DUE UOMINI DENUNCIATI E SOTTOPOSTI AL RITIRO
DELLE ARMI
A seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano, i Carabinieri della Stazione di CagnanoVarano sono intervenuti in quel centro abitato, ove, alcuni cittadini avevano segnalato una violenta lite in pubblico, tra due persone.La pattuglia intervenuta osservava che, due cagnanesi, u 70enne e un 46enne, si fronteggiavano, scambiandosi ad alta voce frasi minacciose di morte, sebbene i Carabinieri li avessero invitati alla calma.
I due, legati da una lontana parentela, asserivano che la discussione non poteva portare ad un duraturo rappacificamento poiché il loro rapporto era condizionato da vecchie e irrisolte questioni familiari.I militari operanti, tenuto conto del violento alterco e dell’intenzione dei due di querelarsi a vicenda, procedevano alla loro denuncia in stato di libertà per il reato di minaccia (art. 612c.p.). Inoltre, considerato il fatto che risultavano essere entrambi detentori di armi, in ordine a quanto stabilito dall’art. 39 del TULPS, procedevano a scopo cautelativo nei loro confronti, al ritiro di due fucili, di una pistola e del relativo munizionamento, segnalando l’accaduto all’Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, per i provvedimenti di competenza.In materia di armi, i Carabinieri, oltre a ricordare che i detentori sono soggetti a dei periodici controlli per la verifica delle modalità di detenzione e sulla regolarità dei titoli autorizzativi, hanno richiamato l’attenzione sul Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, che disciplina i principi che debbono essere rispettati da coloro che posseggono armi. In particolare, l’articolo 38 del TULPS prevede che chi detiene armi o parti di esse, debbadenunciarne il possesso, entro 72 ore, al locale ufficio di pubblica sicurezza e debba ripresentare la denuncia ogni qual volta trasferisca l’arma in un luogo diverso. In caso di morte del possessore di armi, l’obbligo della denuncia ricade sugli eredi.Inoltre il detentore deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza ovvero impedisca l’accesso alle armi ai minori ed ai soggetti conviventi non abilitati al loro uso.L’art. 39 del TULPS, invece, stabilisce che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi e munizioni, alle persone ritenute capaci di abusarne. Al riguardo, gli agenti di pubblica sicurezza devono provvedere all’immediato loro ritiro comunicando all’Autorità Amministrativa la misura cautelare adottata.
Al riguardo della vigente normativa, che in caso di inadempienze prevede conseguenze di carattere penale, è opportuno che i possessori di armi e/o titolari di licenze di porto d’armi per uso venatorio o sportivo, periodicamente ne verifichino la regolarità, consultandosi, con l’Ufficio di Polizia o la Stazione Carabinieri competente per territorio.