EMILIANO EMANA la seguente ordinanza Con decorrenza dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021: 1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i CPIA.
si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2; 2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico; 3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; Con decorrenza dal 1 febbraio e sino a tutto il 6 febbraio 2021: 1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, per i CPIA, si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2; 2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, per i CPIA garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che a coloro i che hanno chiesto la
didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico; 3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% della popolazione scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, le istituzioni scolastiche organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe e garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid. La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.