Csm, il Consiglio di Stato come il Tar: “Davigo si rivolga al giudice ordinario”
Il Tribunale amministrativo Regionale comunicava al Dott.Davigo ex consigliere CSM decaduto per limiti di età che non poteva piu’ rimanere in carica come consigliere del CSM, prevedibile era la sentenza, perché non concesse la sospensiva della decisione.
Oggi il Consiglio di Stato che ha le seguenti competenze: Il Consiglio di Stato controlla la legittimità e la correttezza degli atti amministrativi e funge da secondo grado di giudizio per le decisioni del Tar
Decreta che non è competenze e di rivolgersi alTribunale ordinario, il Consiglio di Stato in sostanza non vuole entrare nel merito,scaricando il tutto sul Tribunale ordinario.
Spiega, come Tar del Lazio, la quinta sezione del Consiglio di Stato – il presidente Carlo Saltelli, il consigliere estensore della sentenza Giovanni Grasso, i colleghi Raffaele Prosperi, Angela Rotondano, Elena Quadri – decide di non entrare nel merito della questione che ha provocato una profonda spaccatura nel Csm sul caso del Dot.Davigo , dal 2018 eletto nell’organo di autogoverno dei giudici come consigliere più votato con 2.522 consensi di altrettanti colleghi e che si era presentato nella corrente, da lui stesso fondata, Autonomia e indipendenza. Tutti colleghi che – al momento del voto – non avevano assolutamente neppure preso in considerazione il fatto che Davigo, il 20 ottobre di quest’anno, avrebbe compiuto 70 anni, e quindi automaticamente sarebbe divenuto una toga in pensione.
Ha chiarito la Sezione che il perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo (fuori dalle ipotesi in cui, per espressa indicazione di legge, gli è attribuita, in via esclusiva, anche la tutela rationemateriae di posizioni di diritto soggettivo: caso che qui non ricorre perché si è al di fuori dell’ipotesi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., cioè delle “controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”, non essendo fatta questione del rapporto di lavoro dell’interessato) è individuato dall’art. 7 c.p.a. con il richiamo alle “controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi”, tali essendo quelle “concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo”.
Non si tratta, perciò, di un provvedimento amministrativo, ma di mero atto ricognitivo: il quale, incidendo sulla pretesa alla continuazione nel munuselettivo ed alla permanenza del relativo incarico, non ne comprime (di là dalla sua legittimità contenutistica, che è questione di merito che non è concesso vagliare nella presente sede), la consistenza di diritto soggettivo.
In sostanza il Dott.Davigo in qualità di privato cittadino può ricorrere al Tribunale ordinario in primo grado o sotto forma di appello alla sentenza emessa dal Tribunale oppure sotto forma di reazione individuale ai provvedimenti della PA, quando sono ritenuti contrari alla legge.
Cesare YouFoggia